Denominazione – Sede – Oggetto – Durata
Art. 1 Denominazione e Sede
1. È costituita, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel libro primo del codice civile e nel d.lgs. 36\2021 e successive modificazioni e integrazioni, un’associazione sportiva dilettantistica priva di personalità giuridica denominata “Associazione Sportiva dilettantistica S. Stefano Sport”, in breve “A.S.D. S. Stefano Sport” (d’ora in poi associazione), con sede in Potenza Picena, fraz. Porto, via Rossini, 197.
2. La variazione dell’indirizzo, se nello stesso Comune, potrà essere deliberata dall’organo di amministrazione, senza che questo costituisca modifica del presente statuto.
3. L’associazione potrà istituire – con delibera del consiglio direttivo che dovrà essere sottoposta, per ratifica, alla prima assemblea dei soci utile – sedi secondarie o uffici, sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all’estero.
4. Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l’uso della locuzione “associazione sportiva dilettantistica”, anche in acronimo A.S.D.
5. L’associazione sportiva dilettantistica si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, una dichiarazione riguardante l’aggiornamento dei dati ai sensi dell’art. 6, co. 3, d.lgs. 39\2021, l’aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell’anno precedente.
Art. 2 Oggetto
1. L’associazione è apolitica e non ha finalità di lucro.
2. Durante la vita dell’associazione è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 8 d.lgs. 36\2021 e sue successive modifiche o integrazioni.
3. L’associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e dall’elettività delle cariche associative.
4. L’associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell’art. 10 d.lgs. 36\2021, esercita in via stabile
e principale l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell’art. 7, co. 1 lett. b), d.lgs. 36\2021 ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica, nelle discipline sportive individuate dalle delibere del CIP e/o del CONI o di Enti riconosciuti da questi delegati. Nello specifico, ha per finalità la pratica, lo sviluppo e la diffusione delle attività sportive per disabili in genere e per normodotati – con particolare ma non esclusivo rifermento alle discipline della pallacanestro in carrozzina, dell’atletica paralimpica e del golf paralimpico – intese anche come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività (agonistica, ricreativa o altro tipo di attività motoria e non) idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della anzidetta disciplina sportiva. Con delibera dell’assemblea dei soci l’associazione potrà ampliare la propria attività anche in relazione ad altre discipline sportive.
5. Per un più agevole raggiungimento degli scopi sociali, l’associazione potrà, tra l’altro, svolgere,
prevalentemente in favore dei propri associati, l’attività di formazione e di didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento e l’assistenza nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline sportive sopra indicate. A mero titolo esemplificativo l’associazione potrà:
a) organizzare e gestire l’attività didattica per l’avviamento, l’aggiornamento ed il perfezionamento degli sport e delle discipline sportive di cui al precedente comma 4, nonché corsi di attività sportive, attività fisiche, motorie e psicomotricità, centri sportivi e camps;
b) costituire squadre agonistiche di atleti, onde consentire la partecipazione degli atleti e delle squadre alle manifestazioni sportive indette dalla Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva cui intende affiliarsi, nonché dagli organismi sportivi internazionali;
c) organizzare gare e manifestazioni sportive;
d) organizzare e gestire ogni forma di attività sportiva, sia agonistica che ricreativa, e ogni altra forma di attività motoria e culturale idonea a promuovere la pratica e la diffusione dello sport dilettantistico.
6. Nei limiti previsti dall’art. 9, d.lgs. 36\2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell’associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa alla finalità sociale e nei limiti ivi indicati quali, a mero titolo esemplificativo:
– esercitare, ai fini di autofinanziamento, attività commerciali a supporto dell’attività sportiva dilettantistica principale, ivi comprese prestazioni di natura promo pubblicitaria e di sponsorizzazione;
– cedere ed acquistare diritti legati alla formazione degli atleti;
– svolgere l’attività di trasporto dei disabili alla pratica sportiva, alle attività ricreative, culturali e alle iniziative di pubblica utilità sociale;
– svolgere l’attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della suddetta disciplina sportiva;
– svolgere attività ricreativa in favore dei propri associati, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
– gestire centri benessere e fisioterapici;
– svolgere attività di vendita di articoli sportivi; di promozione dell’attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l’attività svolta dagli associati o tesserati ad organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l’espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo;
– effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi.
7. L’associazione garantisce la partecipazione dei propri rappresentanti atleti e dei propri rappresentanti tecnici alle assemblee federali, per consentire loro l’elezione dei propri rappresentanti in Consiglio Federale.
8. L’associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo statuto, alle norme ed alle direttive del CONI e/o del CIP, nonché allo statuto, alle norme ed ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali cui intende affiliarsi, che attualmente sono la FIPIC per la disciplina della pallacanestro in carrozzina, la FISPES per la disciplina dell’atletica paralimpica, FIG per la disciplina del golf paralimpico L’associazione si impegna, altresì, a rispettare le disposizioni emanate dalle Federazioni internazionali di riferimento, e ad accettare le decisioni dei competenti organi collegiali delle federazioni sportive nazionali cui intende affiliarsi nonché eventuali provvedimenti disciplinari che i competenti organi delle federazioni sportive nazionali cui intende affiliarsi o del CONI o del CIP dovessero adottare a suo carico, nonché le ulteriori decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinente la vita dell’associazione sportiva.
9. L’associazione si impegna, inoltre, a garantire l’attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del CONI e/o del CIP, e delle Federazioni sportive nazionali cui intende affiliarsi ed in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell’art. 16 d.lgs. 39\2021.
Art. 3 Durata
1. L’associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.
Della Vita Associativa
Art. 4 Domanda di Ammissione
1. Possono far parte in qualità di soci le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
2. Ai fini sportivi, per “irreprensibile condotta” deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’associazione, oltre che delle autorità sportive in generale.
3. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.
4. Chi intenda aderire all’associazione deve presentare domanda scritta su apposito modulo al consiglio direttivo o ad un consigliere appositamente delegato dal medesimo consiglio, recante, tra l’altro, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità, presso cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni formali e la dichiarazione di condividere le finalità dell’associazione, oltre che l’impegno ad osservarne statuto e regolamenti.
5. La qualifica di associato si acquisisce contestualmente alla domanda di ammissione. Il consiglio direttivo, in ogni caso, nei 60 giorni successivi, potrà procedere all’esclusione del nuovo associato con delibera motivata, tempestivamente comunicata al richiedente. Avverso il rigetto l’interessato può proporre reclamo all’assemblea generale entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione del diniego.
6. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro degli associati tenuto a cura del consiglio direttivo.
7. Le quote associative sono personali, non sono trasferibili, rivalutabili e non restituibili agli associati.
8. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la potestà genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
9. L’assemblea può deliberare che, all’atto della prima domanda di ammissione a socio, debba essere versata, oltre la quota associativa prevista per l’esercizio in cui è stata presentata la domanda, anche una quota di ingresso secondo un ammontare predeterminato dalla stessa assemblea.
10. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione dell’attività sportiva dilettantistica svolta.
Art. 5 Diritti e Doveri dei Soci
1. Tutti i soci sono effettivi ed hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.
2. In particolare, i soci hanno: a) diritto di partecipare alle attività associative; b) diritto di voto per l’approvazione delle modifiche dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi sociali dell’associazione; c) diritto di voto per l’approvazione del bilancio consuntivo d’esercizio annuale; d) diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali; e) diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al consiglio direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto, in ogni caso in maniera tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.
3. Il minore esercita il diritto di partecipazione all’assemblea attraverso il genitore, anche disgiuntamente, o attraverso il titolare della responsabilità genitoriale.
4. Il diritto all’elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
5. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi eventualmente deliberati dal consiglio direttivo e dall’assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell’associazione e delle disposizioni emanate dal consiglio direttivo.
Art. 6 Decadenza dei Soci
1. La qualifica di socio si perde per recesso o per esclusione.
2. L’associato può in qualsiasi momento notificare al consiglio direttivo la sua volontà di recedere dall’associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal consiglio direttivo.
3. Gli associati decadono automaticamente dalla qualifica di associato qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il termine stabilito annualmente dal consiglio direttivo.
4. Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valoro fondativi dell’associazione, l’associato può essere escluso con delibera motivata del consiglio direttivo, comunicata all’interessato, il quale può presentare, entro 30 giorni decorrenti dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all’assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva seduta.
5. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione dell’assemblea che esaminerà l’eventuale impugnazione in contraddittorio con l’interessato.
6. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest’ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all’associazione.
Degli Organi Associativi
Art. 7 Organi Sociali
1. L’ordinamento interno dell’associazione si basa sui principi di democrazia ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.
2. Sono organi dell’associazione:
a) l’assemblea generale degli associati;
b) il presidente;
c) il consiglio direttivo;
d) l’organo di controllo (monocratico o pluripersonale) / revisore unico o collegio dei revisori dei conti qualora si provveda alla sua istituzione.
Art. 8 Convocazione funzionamento dell’Assemblea Generale
1. L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’associazione.
2. L’assemblea è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati in regola con il versamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
3. L’assemblea è indetta dal consiglio direttivo e convocata dal presidente dell’associazione o, in caso di suo impedimento, dal vice presidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano in carica sia in sede ordinaria che straordinaria.
4. La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da: a) almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l’ordine del giorno; b) almeno la metà più uno del componenti il consiglio direttivo.
5. L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
6. Sono ammesse le audio\video assemblee ai sensi dell’art. 14 del presente statuto.
7. La convocazione dell’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve avvenire almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione mediante affissione di “apposito avviso di convocazione” nella sede dell’Associazione o pubblicazione sul sito internet dell’associazione, se in essere, ed in ogni caso anche mediante comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax, telegramma, sms e raccomandata a mano. E’ ammesso l’utilizzo contemporaneo di più modalità di convocazione fra quelle sopra indicate.
8. L’avviso di convocazione contiene data e ora della riunione, il luogo e l’ordine del giorno. L’avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima che sia decorsa un’ora dalla prima convocazione.
9. L’assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa dottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
10. L’assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento, dal vice presidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano ovvero, più gradatamente, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.
11. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
12. L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.
13. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori utilizzando, all’uopo, un apposito libro, anche a fogli mobili. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la più ampia diffusione.
14. Laddove l’assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica del presente statuto, una copia del verbale dovrà essere inviata anche alle federazioni sportive nazionali cui l’associazione è affiliata.
15. L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea sia redatto da un notaio.
16. L’assemblea delibera sui punti contenuti nell’ordine del giorno.
Art. 9 Partecipazione all’Assemblea
1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
2. Ogni socio ha diritto a un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, un solo altro associato.
Art. 10 Assemblea Ordinaria
1. L’assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del bilancio consuntivo/ rendiconto economico e finanziario e per l’esame del bilancio preventivo per l’anno successivo.
2. Fino al momento dell’approvazione del preventivo il consiglio direttivo è autorizzato all’esercizio provvisorio sulla base del preventivo dell’anno precedente, suddiviso in dodicesimi.
3. In particolare, l’assemblea ordinaria: a) nomina e revoca il presidente ed i componenti del consiglio direttivo, previa definizione del loro numero; b) approva il bilancio di previsione ed il consuntivo di esercizio; c) definisce e determina gli indirizzi da osservare nello svolgimento dell’attività dell’associazione, e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti; d) nomina e revoca, quando previsto, i componenti dell’organo di controllo; e) delibera sulla responsabilità degli organi sociali e promuove le azioni di responsabilità nei loro confronti; f) delibera sul diniego di ammissione del socio e sulle decisioni di esclusione eventualmente impugnate; g) individua le attività diverse da quelle di interesse sociale che, se previste e nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall’associazione; h) delibera in merito all’approvazione dei regolamenti sociali, ivi compresi i modelli organizzativi di cui all’art. 16, co. 2, d.lgs. 39\2021; i) delibera sull’ordine del giorno, sulle mozioni e su ogni altra materia riservata dalla legge o devolutaad essa dal presente statuto.
Art. 11 Assemblea Straordinaria
1. L’assemblea straordinaria delibera: a) sull’approvazione e sulle proposte di modifiche dello statuto sociale; b) sulla trasformazione, anche ai sensi del successivo articolo 26, sulla fusione e sullo scioglimento dell’associazione, nonché sulla devoluzione del proprio patrimonio; c) sui diritti reali immobiliari; d) sulla elezione del consiglio direttivo decaduto; e) sugli altri argomenti posti all’ordine del giorno ed attinenti agli atti di straordinaria amministrazione.
Art. 12 Validità delle Assemblee
1. L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto a voto e delibera validamente con voto della maggioranza dei presenti.
2. L’assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti i 2\3 degli associati aventi diritto a voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Decorsa almeno un’ora dalla prima convocazione, sia l’assemblea ordinaria che quella straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati aventi diritto a voto intervenuti, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Per la delibera di scioglimento dell’associazione e di devoluzione del proprio patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno i 3\4 degli associati, come previsto dall’artt. 21 cod. civ.
Art. 13 Audio \ Video Assemblee
1. È possibile che le riunioni dell’assemblea si tengano in modalità audio\video, secondo le condizioni e nell’osservanza della disciplina dettata dalla legge, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.
2. Nei luoghi audio o audio\video collegati in cui è possibile partecipare alla riunione deve essere tenuto il foglio delle presenze.
3. In ogni caso è necessario che:
a) devono essere presenti nel medesimo luogo il presidente ed il segretario della riunione;
b) via sia la possibilità, per il presidente, di indentificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
c) sia garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
d) sia garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervenire e la possibilità di visionare i documenti, che devono essere depositati presso la sede sociale con congruo anticipo presso la sede sociale;
e) sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
f) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed in modo simultaneo alla votazione sugli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché la possibilità di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
g) siano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio\video collegati – a cura dell’associazione- nei quali gli intervenienti possono affluire. In presenza dei predetti presupposti, l’assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.
4. In ipotesi di assemblea con interventi dislocati in più luoghi audio o audio\video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni il presidente dell’assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei detti luoghi.
Art. 14 Il Consiglio Direttivo
1. Il consiglio direttivo è l’organo responsabile della gestione dell’associazione e cura collegialmente l’esercizio dell’attività associativa.
2. Il consiglio direttivo è composto da un numero di consiglieri non inferiore a tre e non superiore a sette i cui componenti, scelti esclusivamente fra gli associati, vengono eletti dall’assemblea, compreso il presidente.
3. Il consiglio direttivo dura in carica 4 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
4. Il consiglio direttivo, nel proprio ambito, elegge il Presidente se non già eletto dall’assemblea, il vice presidente, il segretario ed il tesoriere; tali ultime due cariche possono essere ricoperte anche dalla medesima persona.
5. Possono ricoprire cariche sociali soli i soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote associative, che non abbiamo riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e che non siano stati oggetto di provvedimenti di radiazione e/o sospensioni da parte del CONI, del CIP o di una qualsiasi delle altre Federazioni sportive nazionali ad esse aderenti.
6. È fatto divieto ai consiglieri di ricoprire qualsiasi altra carica in altra società o associazione sportiva dilettantistica nell’ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o CIP.
7. I consiglieri eletti devono riunirsi entro 15 giorni dall’assemblea elettiva su convocazione del presidente uscente o, in caso di mancata convocazione da parte dello stesso, su richiesta scritta della maggioranza del consiglio direttivo uscente.
8. La presenza alla prima riunione dell’associato eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati saranno ritenuti dimissionari.
9. La rappresentanza legale della associazione spetta al presidente del consiglio direttivo, che provvede a dare esecuzione ai deliberati dell’assemblea e del consiglio direttivo. Per l’assolvimento di specifici compiti il consiglio direttivo può conferire deleghe a singoli consiglieri.
10. Il presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del consiglio direttivo, salvo ratifica dei provvedimenti assunti nella prima riunione utile.
11. Il consiglio direttivo può avere luogo anche con modalità telematiche, secondo quanto previsto dal precedente articolo 14, cui si rinvia.
12. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.
13. La carica di consigliere è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in conseguenza della carica ricoperta.
14. Il consiglio direttivo tiene, a sua cura, un libro, anche a fogli mobili, delle proprie riunioni e deliberazioni.
15. Le deliberazioni del consiglio direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.
16. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, secondo formalità ritenute idonee dallo stesso consiglio direttivo e, in ogni caso, atte a garantirne la più ampia diffusione.
Art. 15 Dimissioni e cause di decadenza del consiglio direttivo e del presidente
1. Il consiglio direttivo decade: a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti; b) per dimissioni o impedimento definitivo del presidente; c) per contemporanea vacanza, per qualunque causa, della metà più uno dei suoi componenti;
2. In dette ipotesi, il presidente del consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il vice presidente ovvero, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 60 giorni alla convocazione dell’assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, nel frattempo curando l’ordinaria amministrazione.
3. Fino alla sua nuova costituzione, e solo limitatamente agli affari urgenti ed agli atti di amministrazione ordinaria, le funzioni saranno svolte dal presidente in regime di prorogatio.
4. Nel caso in cui durante il corso dell’esercizio venissero a mancare un numero di consiglieri non superiore alla metà dei componenti del direttivo, si procederà all’integrazione dell’organo collegiale con la chiamata del numero di componenti necessario tra i candidati non eletti alla carica di consigliere, scorrendo la graduatoria sulla base dei voti conseguiti. Qualora non fosse possibile l’integrazione dell’organo, il consiglio direttivo proseguirà in numero ridotto fino alla prima assemblea utile, che provvederà alla elezione dei consiglieri vacanti per l’integrazione dell’organo.
5. Oltre che nei casi di decadenza del consiglio direttivo, il presidente decade: a) per dimissioni; b) per vacanza, a qualsiasi causa ascrivibile. In questi casi, il vice presidente o, in subordine, il consigliere più anziano, entro 60 giorni dovrà provvedere alla convocazione dell’assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, nel frattempo curando l’amministrazione ordinaria.
6. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed agli atti di amministrazione ordinaria, le funzioni saranno svolte dal vice presidente o dal consigliere più anziano, in regime di prorogatio.
Art. 16 Convocazione del Consiglio Direttivo
1. Il consiglio direttivo si riunisce almeno una volta all’anno per redigere il bilancio consuntivo nonché per definire gli indirizzi ed il programma di attività per il nuovo esercizio. Il Consiglio direttivo si riunisce ordinariamente e senza formalità su convocazione del Presidente o, in sua assenza o impedimento, del Vice Presidente e straordinariamente quando la maggioranza dei consiglieri ne faccia richiesta.
Art. 17 Compiti del Consiglio Direttivo
1. Il consiglio direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell’associazione. Ad esso, in particolare, competono:
a) la redazione annuale e la presentazione in assemblea del bilancio consuntivo inerente l’attività svolta nel corso dell’esercizio sociale precedente e di quello preventivo;
b) indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta l’anno, nonché le assemblee straordinarie, nel rispetto del presente statuto;
c) determinare l’importo delle quote associative;
d) assumere tutte le decisioni inerenti le spese ordinarie di esercizio e in conto capitale, per la gestione dell’associazione;
e) assumere ogni decisione inerente le attività ed i servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità dell’associazione;
f) assumere ogni decisione inerente la direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’associazione, e curare gli adempimenti di cui al d.lgs. 36\2021 in materia di lavoro sportivo;
g) presentare un piano programmatico inerente le attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
h) elaborare proposte di modifica dello statuto, o emanare e modificare regolamenti sociali;
i) istituire commissioni e nominare rappresentanti in organismi pubblici e privati;
l) delegare gli associati, esterni all’ambito consiliare, allo svolgimento di particolari funzioni o compiti di volta in volta stabiliti dal consiglio direttivo stesso;
m) adottare i provvedimenti di propria competenza nei confronti dei soci;
n) deliberare sulle domande di ammissione degli associati o su cause di esclusione;
o) nominare il responsabile della protezione dei minori ex art. 33, co. 6. D.lgs. 36\2021;
p) qualsiasi altra attività espressamente prevista dal presente statuto o che non sia espressamente attribuita ad altri organi od organismi.
Art. 18 Il Presidente
1. Il presidente – scelto tra i membri del Consiglio direttivo – è eletto dall’assemblea con la maggioranza dei voti presenti, anche per delega. Laddove il Presidente non è eletto dall’assemblea, esso viene eletto dal Consiglio direttivo con la maggioranza semplice dei voti. Il Presidente dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.
2. Esso presiede l’assemblea ed il consiglio direttivo e provvede alla loro convocazione. Vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali, dei quali controlla il funzionamento ed il rispetto delle relative competenze.
3. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione.
4. Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del consiglio direttivo, salvo ratifica da parte di quest’ultimo nella prima riunione utile dei provvedimenti adottati. In ipotesi di adozione di provvedimenti d’urgenza, la riunione del consiglio direttivo deve essere convocata entro i 30 giorni dall’adozione del provvedimento.
Art. 19 Il Vice Presidente
1. Il vice presidente viene eletto in seno al consiglio direttivo ed a maggioranza dei presenti. Esso sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, nonché in tutte le attività per le quali venga espressamente delegato. In tali casi la rappresentanza legale dell’associazione viene assunta dal Vice Presidente.
Art. 20 Il Segretario e il Tesoriere
1. Le funzioni di segretario e di tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nelle ipotesi di dimissioni o di revoca, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero per il tempo necessario a procedere ad una nuova nomina, dal segretario o dal vice presidente.
2. Il segretario temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito osservando la disciplina dettata per il tesoriere.
3. Il segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri. Dà esecuzione alle delibere del presidente e del consiglio direttivo, segue le procedure di tesseramento dei soci ed attende alla corrispondenza.
4. Al tesoriere spetta di provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto di mezzi e servizi deliberati dal consiglio direttivo, predisporre e conservare i relativi contratti ed ordinativi. Provvede, inoltre, a incassare e liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento.
5. Il tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’associazione, redigendo le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi, predisponendo, di concerto con gli altri membri del direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.
6. Al tesoriere spetta anche la funzione di periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti, e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.
Art. 21 Organo di Controllo / Revisore unico o collegio dei revisori
1. L’assemblea dei soci può nominare, ove ritenuto utile ed opportuno, ovvero quando previsto dalla legge, un organo di controllo, rappresentato da un organo monocratico o pluripersonale delegato anche al controllo contabile. All’organo di controllo si applicano le disposizioni di cui all’art. 2399 c.c.
2. In alternativa, l’associazione potrà nominare un revisore unico o un collegio di revisori delegati alla mera revisione legale.
3. L’organo di controllo o i revisori possono essere nominati o tra i soci o tra soggetti esterni all’associazione. Verificandosi i casi previsti dalla legge, il revisore unico, il collegio dei revisori o i componenti dell’organo collegiale di controllo dovranno essere nominati tra gli iscritti all’albo dei revisori legali.
4. L’Organo di controllo pluripersonale o il collegio dei revisori, ove nominato è formato da tre membri effettivi e due supplenti; in sede di nomina l’assemblea nominerà anche il Presidente, il quale assiste alle riunioni del consiglio direttivo, senza diritto di voto.
5. L’organo di controllo esercita la vigilanza sull’amministrazione dell’associazione e sulla legalità e rispondenza agli scopi statutari degli atti compiuti dal consiglio direttivo e verifica, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità dell’associazione e dei relativi libri, esprime parere sui bilanci e, qualora rilevi irregolarità amministrative, deve comunicarle per iscritto al presidente dell’associazione per i necessari provvedimenti.
6. Il revisore, o il collegio dei revisori svolge esclusivamente funzioni di revisione legale dei conti.
7. L’incarico di organo di controllo monocratico o di componente dell’organo di controllo o di revisore unico o di componente del collegio dei revisori è incompatibile con la carica di consigliere nonché con l’espletamento di qualsiasi altro incarico per conto dell’associazione.
8. I componenti l’organo di controllo, o di revisione durano in carica tre anni e decadono alla data dell’assemblea che approva il bilancio relativo al terzo anno di mandato della carica.
Patrimonio e Scritture Contabili
Art. 22 Il Bilancio o rendiconto Economico
1. La redazione e la regolare tenuta del bilancio o del rendiconto economico-finanziario è obbligatoria.
2. Il consiglio direttivo redige il bilancio o il rendiconto economico – finanziario dell’associazione , sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea.
3. Il bilancio consuntivo o il rendiconto economico finanziario deve informare della complessiva situazione economico – finanziaria dell’associazione. Il bilancio o rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico – finanziaria dell’associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
4. Il bilancio consuntivo o rendiconto economico finanziario dovrà essere presentato all’assemblea dei soci per l’approvazione entro quattro mesi dal termine di ogni esercizio sociale. In caso di particolare esigenze o problematiche l’assemblea per l’approvazione del bilancio può essere convocata entro sei mesi dal termine dell’esercizio.
5. Il bilancio consuntivo o il rendiconto economico finanziario deve essere comunicato all’organo di controllo, o al revisore, ove nominato, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l’assemblea dei soci/associati e deve restare depositato nella sede dell’associazione nei quindici giorni che precedono l’assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti i soci.
Art. 23 Anno Sociale
1. L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il primo agosto e terminano il trentuno luglio di ciascun anno.
Art. 24 Patrimonio, divieto di distribuzione degli utili e intrasmissibilità della quota o contributo associativo
1. Il patrimonio dell’associazione è indivisibile ed è costituito: a) beni mobili\immobili di proprietà dell’associazione, nonché acquisti mediante lasciti o donazioni; b) contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati; c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
2. I mezzi finanziari dell’associazione sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal consiglio direttivo, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’associazione e da eventuali proventi di natura commerciale, da eventuali contributi e\o altre sovvenzioni ricevute dal CONI e/o CIP e dalle Federazioni Sportive Nazionali cui l’associazione è affiliata, nonché da ogni altra entrata compatibile con le finalità istituzionali dell’associazionismo sportivo.
3. L’associazione destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del proprio patrimonio.
4. È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, nonché di capitale, fondi o riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
5. Si applica l’art. 3, co. 2 ultimo periodo, d.lgs. 112\2017.
6. Le quote o contributi associativi sono personali, non sono trasferibili, rivalutabili e non restituibili ai soci/associati.
Dei Lavoratori e Volontari
Art. 25 Lavoratori e Volontari
1. I lavoratori sportivi dell’associazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo ai sensi dell’art. 25 d.lgs. 36\2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, ed in quanto compatibili, ed alle norme di legge sui rapporti di lavoro nell’impresa.
2. Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 26, 34 e 35 del d.lgs. 36\2012.
3. Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo – gestionale si applica l’art. 37 del d.lgs. 36\2021.
4. L’associazione può, altresì, stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 36\2021.
5. Nella ricorrenza dei presupposti, il lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro nella forma della collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’art. 409, co. 1, cod. civ. Per quest’ultima si applica l’eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all’art. 2, co. 1, d.lgs. 8\2015.
6. Sono ammesse, altresì, le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo, neppure dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, l’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal comune di residenza del percipiente.
Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 nei limiti dell’ importo e alle condizioni previste nell’art. 29 del D.lgs. 36/2021 che rinvia alle delibere dell’organo sociale competente circa l’individuazione delle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
I rimborsi spese non concorrono a formare il reddito del percipiente.
7. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni rapporto di lavoro retribuito con l’associazione di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
8. È previsto, in ogni caso, l’obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021 del MISE, di concerto con il MLPS.
Disposizioni Finali
Art. 26 Sezioni – Trasformazione – Terzo Settore
1. L’assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere le proprie finalità sociali.
2. L’assemblea, a maggioranza assoluta dei presenti, potrà deliberare la trasformazione dell’associazione in società sportiva di capitali o cooperativa sportiva.
3. L’assemblea ordinaria può deliberare l’iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore.
Art. 27 Scioglimento
1. Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria dei soci ai sensi dell’art. 12 del presente statuto con il voto favorevole di almeno i ¾ dei soci con esclusione delle deleghe.
2. Così pure la richiesta dell’assemblea straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento dell’associazione deve essere presentata da almeno 3\4 dei soci aventi diritto a voto, con l’esclusione delle deleghe.
3. In caso di scioglimento dell’associazione la delibera assembleare deve prevedere la nomina di uno o più liquidatori.
4. Il patrimonio residuo all’atto dello scioglimento per qualunque causa, è devoluto a fini sportivi ai sensi dell’art. 7, co. 1 lett. h), d.lgs. 36\2021, ad altra associazione avente finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23/12/1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 28 Norma di rinvio
1. Per tutto quanto non espressamente previsto, si applicano le norme del codice civile in materia di associazioni non riconosciute, le disposizioni di cui al D.lgs. 36/2021 e successive modificazioni ed integrazioni – per le attività di natura sportiva dilettantistica – nonché le norme e le direttive del CONI e le vigenti disposizioni contenute negli statuti e nei regolamenti del CIP e delle Federazioni sportive nazionali cui l’associazione è affiliata.
